Omessa
valutazione del rischio da rumore
Igiene del lavoro -
Rumori dannosi - Omessa valutazione del rischio - Reato permanente
In
materia di esposizione dei lavoratori a rumori dannosi, la omessa
valutazione del rischio da rumore configura il reato
contravvenzionale di cui agli articoli 40 e 50 del D.Lgs.
15 agosto 1991
, n. 277. Tale contravvenzione configura un reato permanente: la
permanenza cessa con l’adempimento dell’obbligo di legge da
parte del datore di lavoro, ovvero con la sentenza di primo grado.
Difatti il termine entro il quale andava effettuata la prima
valutazione del rischio e redatto il relativo rapporto è
ordinatorio ed il datore di lavoro può sempre, anche
successivamente, far cessare la situazione antigiuridica, che si
concreta pure nel non tenere a disposizione dell’organo di
vigilanza tale rapporto di valutazione del rischio lavorativo
derivante da esposizione a rumore.
Nota
Le presente
sentenza riguarda una questione già sottoposta in passato più
volte al vaglio della Suprema Corte. L’imputato infatti veniva
condannato in primo grado con decreto penale in ordine al reato di
cui all’art. 40 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 per aver omesso,
quale titolare di un’azienda del settore della lavorazione del
legno, la valutazione del rischio da rumore secondo le citate
prescrizioni normative.
L’imputato
ricorreva per Cassazione, lamentando tra l’altro il fatto che
l’attività di segheria di imballaggi da lui esercitata non
imponeva la valutazione del rumore: il ricorso veniva respinto,
anche su questo punto, rilevando che l’assunto trova puntuale
smentita proprio negli atti del processo: <<difatti la società
“Sicil Legno” effettuava lavorazioni certamente comprese tra
quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 277/1991, tant’è che gli organi
di vigilanza non solo accertarono la sussistenza di un concreto
pericolo di danni auditivi per i lavoratori dipendenti, ma, proprio
per questo, invitarono espressamente l’imputato a redigere il
rapporto ex art. 40, comma 6, del citato decreto, senza ottenere
alcun risultato>>.
Preliminarmente
però il giudice di legittimità, al fine di controllare
l’eventuale prescrizione del reato ascritto, ribadisce la natura
permanente della contravvenzione in questione, <<già
reiteratamente affermata da questa Suprema Corte>>.
Possono al
riguardo essere citate le seguenti pronunce:
<< la contravvenzione ... di cui all'art. 50, D.Lgs.
277/1991 relativa all'obbligo di predisporre la valutazione del
rumore ... è ... di natura permanente>> [Cassazione penale,
sez. III, 27 gennaio 1999 n°. 1149, Mercati ].
<< in tema di esposizione dei lavoratori a rumori
dannosi, la omessa valutazione del rischio da rumore configura il
reato di cui agli art. 40 e 50, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277:
questo ha natura permanente e la permanenza cessa con l'adempimento
dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero con la
sentenza di primo grado>> [Cassazione penale, sez. III, 18
febbraio 1998, n. 4133, Bo, Ced Cassazione 1998];
<<l'art. 40, comma 5, D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 nel
punire il datore di lavoro che non effettui una nuova valutazione
del rumore ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che
influisca in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta
l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato -
contempla un reato permanente destinato a consumarsi anche oltre
centottanta giorni dalla data di inizio delle attività lavorative
rumorose, potendo la valutazione essere eseguita anche
successivamente>> [Cassazione penale, sez. III, 17 settembre
1997, n° 8373, Sacco];
<<gli artt. 40, 41, 42, 45 e 49, D.Lgs. 5 agosto 1991,
n. 277 - nel prevedere a carico del datore di lavoro diversi
obblighi di prevenzione contro l'esposizione a rumore nei luoghi di
lavoro - contempla ipotesi di reato di natura permanente, destinate
a consumarsi sino al protrarsi dei comportamenti omissivi, ovvero,
in mancanza della condotta imposta, fino alla sentenza di primo
grado>> [Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 1997, n°
3978];
<<nel caso di reato omissivo, quando è fissato un
termine per il compimento dell'azione, la cui omissione integra gli
estremi del reato, questo ha natura permanente e si esaurisce con la
scadenza del termine, solo se, dopo tale scadenza, l'azione non può
più essere utilmente compiuta ovvero il perdurare dell'omissione è
punito a diverso titolo.
Fuori di tale
ipotesi il reato ha natura permanente, poiché, se l'azione può
essere efficacemente compiuta, seppur tardivamente, anche dopo la
scadenza del termine, questo indica il momento dal quale inizia il
comportamento antigiuridico omissivo e non già quello nel quale
esso si esaurisce. Nel caso in esame la valutazione del rumore
poteva essere utilmente effettuata anche dopo la scadenza del
termine di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 277/1991 (Nella
specie, reato di omessa valutazione del rischio da rumore previsto
dall'art. 40, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 ) [Cassazione penale,
sez. III, 5 novembre 1996, Stanchina].
<<nel punire l'omessa valutazione del rischio da rumore,
gli art. 40 e 50, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 contemplano un reato
permanente, che si consuma fino a quando il datore di lavoro non
provveda ad effettuare tale valutazione>> [Cassazione penale,
sez. III, 17 novembre 1995, n.
349, in
Lavoro nella giur. (Il) 1996, 351].
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